Il paradosso dell'agevolazione. Un "bonus viaggio" inaccessibile.

Il paradosso dell’agevolazione. Un “bonus viaggio” inaccessibile.

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione territoriale di Bologna il giorno 6 maggio 2021 ha organizzato una conferenza stampa al fine di portare all’attenzione dell’opinione pubblica il tema del “bonus viaggio”, l’agevolazione prevista dal precedente Governo per sostenere la mobilità sicura delle categorie fragili (fra cui non vedenti e anziani), la cui erogazione è gestita dal comune di Bologna utilizzando una tecnologia che presenta seri problemi di  accessibilità per le categorie interessate.

Il fatto. A maggio 2020, al termine della prima ondata di contagi per il virus Covid19, il precedente Governo emanava un decreto legge per sostenere il trasporto pubblico non di linea e fronteggiare la diffusione dei contagi con un “bonus viaggio” rivolto a persone a ridotta mobilità o in situazioni di difficoltà economica a causa della pandemia. Tale decreto, poi convertito nella legge n. 77 del 17 luglio 2020, all’articolo 200 bis conferiva ai comuni ed alle città metropolitane un fondo di 5 milioni di euro, incrementati a 35 milioni con il decreto del 13 ottobre 2020.

Il comune di Bologna, recependo la norma, ha ricevuto uno stanziamento di 785 mila euro da distribuire alla platea di persone aventi diritto. Per consentire ai beneficiari di godere del buono ha progettato un flusso di richiesta e fruizione caldamente sconsigliato dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e dal Disability Manager, in quanto non accessibile agli utenti non vedenti utilizzatori di screen reader (o lettore di schermo, uno strumento di accessibilità che consente alle persone non vedenti di ascoltare vocalmente ciò che appare sullo schermo di un dispositivo) ed alle persone che non utilizzano smartphone.

Come funziona il sistema messo a punto dal comune di Bologna? Dopo essersi debitamente autenticati tramite SPEED, la cui procedura è già complessa, ed aver fatto richiesta del bonus dal sito del comune o utilizzando l’applicazione Bolognawelfare (anche questa app con seri problemi di accessibilità), si potrà acquistare un credito prepagato da poter spendere su taxi o NCC avvalendosi dell’applicazione Roger di TPER, che presenta gravi criticità nell’utilizzo con i dispositivi dei non vedenti sopra descritti. Nonostante le perplessità manifestate dall’associazione di categoria, il comune di Bologna ha comunque portato avanti la propria idea nella modalità indicata e che ad oggi rimane per la maggior parte dei beneficiari, persone con disabilità e ridotta mobilità, non utilizzabile.

Non sarebbe stato più facile e logico scegliere di fornire una card o dei buoni cartacei? Perché si è scelto di intestardirsi in un processo così complesso ed articolato che, invece di venir incontro alle necessità degli utenti, sembra quasi volerli scoraggiare?

Questo è un classico caso per il quale si potrebbe fare ricorso alla Legge 1 marzo 2006, n. 67, “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni", perché qui la discriminazione c’è ed è palese, in quanto non tutti i soggetti destinatari del bonus viaggio ne potranno usufruire per vari impedimenti: mancanza di smartphone, piattaforme poco accessibili, ecc.

Ricordiamo che nel nostro paese è in vigore la legge n. 4 del 9 gennaio 2004 e successive modificazioni, la cosiddetta Legge Stanca “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, che impone alle pubbliche amministrazioni di realizzare software, siti web e app accessibili.

Esprimendo la nostra ferma contrarietà al sistema scelto, chiediamo la sospensione delle erogazioni, fino a quando non verrà adottata una soluzione fruibile agevolmente da tutta la platea dei soggetti aventi diritto.

Riferimenti normativi:

Legge n. 77 del 17 luglio 2020, conversione in legge del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 (articolo 200-bis “Buono viaggio)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20G00095/sg

Articolo 90 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg

Legge n. 126 del 13 ottobre 2020

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-13&atto.codiceRedazionale=20G00145

Articolo 34 del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-22&atto.codiceRedazionale=21G00049